L' 11 Settembre è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell'Interno del 27 Luglio 2010, pubblicato in G.U. n 187 del 12 Agosto 2010, riguardante l' “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superfici superiori ai 400 mq”.
Le disposizioni si applicano alla progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività commerciali all'ingrosso o al dettaglio, ivi compresi i centri commerciali, aventi superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi, nonché degli spazi comuni coperti, superiore a 400 mq.
La norma ha ad oggetto la prevenzione incendi riguardo sia la protezione dei lavoratori che dei beni e intende:
- minimizzare le cause di incendio;
- garantire la stabilita' delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
- limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali;
- limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui;
- assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Nella nota tecnica allegata al Decreto sono specificati i requisiti tecnici delle strutture al fine di garantire standard elevati di sicurezza.
Tra i vari aspetti analizzati in dettaglio nella nota: l'ubicazione delle strutture, le comunicazioni o separazioni delle stesse con aree esterne o di uso pubblico, le scale per le vie di uscita e quelle interne ai locali, il numero di uscite di emergenza con la relativa apertura delle porte, gli spazi adibiti a depositi o magazzini, le apparecchiature specifiche antincendio ( estintori, impianti di rivelazione, segnalazione ed allarme secondo le norme di buona tecnica), nonché la segnaletica di sicurezza, in particolare le vie di esodo e le uscite di sicurezza debbono avere segnaletica luminosa sempre accesa ed alimentata con rete normale e di sicurezza ed il segnale di allarme deve essere visivo ed uditivo.





